Sicurezza alimentare per i nostri amici a quattro zampe

Sicurezza alimentare per i nostri amici a quattro zampe

Chiunque sia proprietario di un animale – domestico o da allevamento – si sarà chiesto almeno una volta cosa contiene realmente il mangime con cui viene nutrito, se è sicuro e se a lungo andare non gli farà male.

Per fortuna, almeno nel nostro Paese, vengono applicate delle leggi che rendono sempre più controllata la produzione dei mangimi destinati agli animali e la loro vendita. E non finisce qui: molto regolamentata è anche la produzione delle materie prime destinate alla mangimistica, così come l’allevamento di animali destinati all’uso alimentare (compresi quelli impiegati nella produzione di mangimi).

Il Regolamento europeo, in vigore anche in Italia, che ampiamente disciplina le pratiche di immissione sul mercato e d’uso dei mangimi, è il 767 del 2009. Altre responsabilità e obblighi incombenti alle imprese del settore mangimistico sono da ricercare – mutatis mutandis – negli articoli 18 e 20 del Regolamento UE n. 178/2002 e nell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 183/2005.

Per i produttori le leggi sono parecchio severe e prevedono sanzioni amministrative pecuniarie se non rispettate. Tuttavia sono anche i produttori stessi a non avere interesse a immettere nel mercato un prodotto dannoso. Infatti, già il prezzo del prodotto che si va ad acquistare è indice di qualità agli occhi degli acquirenti.

 

LA NORMATIVA SUL PET-FOOD

Partiamo dalla definizione di “mangime” o “alimento per animali”, ovvero qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Parlando di animali domestici, la normativa europea (Reg. UE n. 183/2005) che regolamenta la produzione di mangimi a loro destinati è sicuramente più restrittiva se paragonata al resto del mondo. Infatti sono previste disposizioni molto stringenti che assicurano:

  • la tracciabilità della filiera produttiva
  • la tracciabilità delle materie prime fino al prodotto in vendita nei negozi
  • una corretta etichettatura del prodotto in vendita
  • l’osservanza del Catalogo europeo delle materie prime per mangimi e del Registro degli additivi, a cui i produttori di mangimi si riferiscono per gli ingredienti da utilizzare.

Grazie a tutte queste informazioni, i proprietari di animali da compagnia possono effettuare una scelta consapevole e in linea con le esigenze del proprio pet.

Anche per gli animali da allevamento, la sicurezza dei mangimi è un prerequisito fondamentale (e non solo per gli animali stessi, pure per la salute umana!). Prodotti sicuri e di qualità (uova, latte…) possono provenire infatti solo da animali sani e adeguatamente nutriti.

A tal proposito, la valutazione della composizione e della qualità nutrizionale dei mangimi, oltre ai controlli dei fornitori, è alla base di prodotti certificati. Il loro monitoraggio è fondamentale e deve essere eseguito lungo tutta la catena di produzione.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MANGIMI

Secondo la legge europea, gli operatori della filiera mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei propri prodotti e sono tenuti ad applicare i programmi obbligatori di controllo secondo i principi dell’Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Sempre alle procedure basate sui principi dell’HACCP – contenute ancora una volta nel Regolamento UE n. 183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi – deve sottostare anche qualsiasi vettore che effettui trasporto mangimi.

Le disposizioni in realtà toccano un po’ tutti gli operatori della filiera, quindi produttori agricoli come stoccatori, magazzinieri, intermediari e appunto trasportatori, con la distinzione che gli operatori dediti alla manipolazione, al trasporto e allo stoccaggio di prodotti agricoli devono attenersi ai requisiti dell’allegato I del Regolamento UE n. 183/2005, in materia di igiene, rintracciabilità e manuali di corretta prassi.

Dal momento in cui tali prodotti vengono consegnati ad altro stabilimento, per essere trasformati devono rispettare i requisiti d’igiene dell’allegato II del Reg. CE n. 183/2005, che prevede tra i vari obblighi anche la definizione di un sistema di controllo qualità e procedure di ritiro prodotto.

Per tutti gli operatori della filiera, in tutte le fasi di produzione – trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione – devono presentare notifica sanitaria all’ASL di competenza territoriale, con richiesta di registrazione o riconoscimento, nonché redigere e mantenere le procedure basate sui principi dell’HACCP.

In assenza della registrazione/riconoscimento, non è consentito all’operatore del settore mangimi lo svolgimento della sua attività.

 

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