Nuovo Regolamento UE 2018/848 sul biologico

Nuovo Regolamento UE 2018/848 sul biologico

Scopri le novità entrate in vigore dal 1° gennaio 2022

Il nuovo Regolamento UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il regolamento CE 834/2007, è entrato in vigore dal 1° gennaio 2022 (dopo proroga con Reg. UE  1063/2020). L’obiettivo del nuovo regolamento è aumentare la trasparenza e, quindi, la tutela verso il consumatore, nonché rendere il sistema dei controlli più efficace, soprattutto in termini di repressione e sorveglianza verso la problematica delle frodi.

 

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ


Categorie certificabili
. L’art. 35, comma 7, definisce le categorie che possono essere oggetto di riconoscimento:

  • vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
  • animali e prodotti animali non trasformati
  • alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati
  • prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti
  • mangimi
  • vino
  • altri prodotti elencati nell’allegato I del regolamento non ricompresi nelle precedenti categorie.

Tale diversificazione comporta che, come indicato al comma 4 del medesimo articolo, un operatore possa essere certificato da diversi organismi per le diverse categorie, e che il riconoscimento degli organismi (ovvero la delega all’attività di controllo) possa essere ugualmente diversificato.

 

Frequenza del controllo. Le ispezioni effettuate dagli organi di controllo ufficiali saranno annuali per tutti gli operatori della filiera del biologico (non solo per gli agricoltori). La frequenza potrà subire una variazione e diventare biennale (una ispezione ogni due anni) solo se non vi saranno atti fraudolenti o conclamata frode per almeno tre anni consecutivi. Ogni operatore biologico, inoltre, non potrà essere verificato dal medesimo organismo di controllo per più di cinque anni consecutivi.

 

Certificazioni di gruppo. Questa importante novità è vantaggiosa per i piccoli produttori, che potranno ottenere una certificazione biologica applicata al gruppo di aziende. Tale soluzione garantirà una riduzione dei costi e potrà essere richiesta da operatori con piccole strutture e di piccole dimensioni, ovvero:

  • il costo dell’iter di riconoscimento e verifica dovrà essere superiore al 2% rispetto al fatturato generato da prodotti biologici;
  • il fatturato annuale dovrò essere inferiore a 25.000 euro;
  • le superfici dovranno essere diverse per tipologie produttive.

Inoltre, il gruppo dovrà essere composto da membri che abbiano le proprie attività in prossimità geografiche comuni e dovrà avere un’unica personalità legale con l’applicazione di un sistema di controllo interno unificato. Ancora, i costituenti del gruppo non potranno operare sul mercato in modo autonomo, almeno per i prodotti oggetti di riconoscimento biologico.

 

Residui chimici e vendita sul mercato. Per gli Stati membri esiste la possibilità di commercializzare i propri prodotti biologici anche in Paesi che hanno un limite residuale più restrittivo, per le sostanze non autorizzate, rispetto al regolamento UE in vigore (regolamento CE 834/2007).

In particolare, in Paesi come l’Italia, dove sono in vigore limiti massimi per le sostanze non autorizzate (come i pesticidi), i cibi biologici potranno continuare a commercializzare liberamente i propri prodotti ma non potranno impedire l’ingresso sul mercato di prodotti biologici provenienti da altri paesi UE con limiti residuali più elevati, ma sempre entro i limiti dei regolamenti comunitari.

Inoltre, tutte le sostanze attive ora sono chiaramente accompagnate dal rispettivo numero CAS (Chemical Abstracts Service) e dal numero identificativo con cui sono riportate negli elenchi del Regolamento di esecuzione (UE) n° 540/2011 e Regolamento (CE) n° 1107/2009.

 

Importazione ed esportazione dei prodotti biologici. Non sarà più possibile importare prodotti biologici extra UE in regime di equivalenza, come nel caso dei prodotti NOP provenienti dagli USA. Si passerà, quindi, dall’attuale principio di equivalenza alla formale conformità verso il mercato di destinazione UE.

 

Utilizzo di sementi promiscue e produzioni promiscue. La produzione di prodotti biologici potrà essere realizzata con utilizzo di sementi non biologiche, tuttavia il nuovo regolamento istituisce anche la necessità di un database comunitario per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di sementi biologiche. Tale deroga cesserà nel 2035, con l’introduzione del divieto di utilizzo di sementi convenzionali per la produzione di prodotti biologici.
Continueranno, inoltre, ad essere autorizzate le aziende con duplice produzione (ovvero biologica e convenzionale), purché si rispettino i principi di non contaminazione.

Il percorso di riconoscimento come operatore biologico è disciplinato dal Regolamento UE 2018/848, similmente al precedente percorso secondo i punti:

  • adeguamento documentale secondo i requisiti del regolamento stesso e dei principi del Codex Alimentarius
  • corrette gestione e identificazione degli spazi e delle merci
  • idonea gestione dell’eventuale processo di manipolazione dei prodotti
  • iscrizione al portale nazionale degli operatori biologici
  • aggiornamento e allineamento delle etichette dei prodotti sotto autorizzazione BIO
  • verifica di autorizzazione da parte di un organismo di certificazione terzo.