Una panoramica generale: MOCA o Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti

Una panoramica generale: MOCA o Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti

I MOCA o Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti sono quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola, recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.), compresi i materiali ed oggetti che vengono a contatto con l’acqua.  Sono, invece, esclusi gli impianti fissi di approvvigionamento idrico e i materiali di ricopertura o di rivestimento degli alimenti (come, ad esempio, i materiali che rivestono le croste dei formaggi), le preparazioni di carni o frutta.

Riportiamo di seguito alcuni esempi: pellicole con le quali avvolgiamo gli alimenti, pentole, posate, piatti, bicchieri, teglie, ma anche contenitori in plastica che mettiamo nei frigoriferi, tappi di sughero, carta con cui vengono avvolti affettati o formaggi, biberon e caraffe.

 

MOCA: QUAL È LA NORMATIVA?

I MOCA sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei. Si ricorda che, laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina comunitaria, possiamo indicare i regolamenti che seguono.

Regolamento (CE) n. 1935/2004
È una norma quadro che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione. Specificatamente, il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d’impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

  • costituire un pericolo per la salute umana
  • comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
  • comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Al fine di garantire la sicurezza dei MOCA e per favorire la libera circolazione delle merci, nell’Unione europea (UE) vige una serie di requisiti legali e forme di controllo.

Inoltre, il regolamento sottolinea l’importanza di una loro corretta etichettatura, mediante l’ausilio di simbologia.

Regolamento 2023/2006
Impone agli operatori del settore di “istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace e documentato”, che si basi sul “monitoraggio dell’attuazione e del totale rispetto delle GMP” mediante sistemi di controllo della qualità, i sistemi che assicurano la qualità e la relativa documentazione.

Regolamento 10/2011
Stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:

  • destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
  • già a contatto con i prodotti alimentari
  • di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.

Si applica a materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica:

  1. a) materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica
  2. b) materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi
  3. c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti
  4. d) strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di vari tipi di materiali
  5. e) strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.

e non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell’UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:

  • resine a scambio ionico;
  • gomma;
  • siliconi.

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MOCA: COS’È?

Ogni MOCA deve inoltre essere corredato da una Dichiarazione MOCA il cui obbligo si deve a diverse norme, tra le quali:

DM 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” che è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento. All’art. 7 si cita “L’utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L’impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all’articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato”.

DM 21/03/1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” che è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento. All’art. 7 si cita “L’utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.
L’impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all’articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all’autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell’oggetto impiegato”.

DPR 23.8.82 n. 777 in cui all’art. 4 punto 5 si cita che “I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore”.

Reg (CE) N. 1935/2004 in cui all’art. 16 si specifica che “le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

 

CHI È SOGGETTO AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE MOCA?

  • produttori di sostanze destinate ad essere utilizzate per la produzione di MOCA;
  • produttori di materiali intermedi e/o semilavorati (es. granuli, preforme, con riferimento alle materie plastiche) e destinati successivamente ad essere trasformati in prodotti finiti;
  • produttori di prodotti finiti (bottiglie, vaschette ecc) definibili anche come “trasformatori” (che effettuano ad esempio attività di stampaggio, formatura, accoppiamento di film plastico) o “assemblatori” (per la produzione di macchinari, attrezzature ed elettrodomestici);
  • utilizzatori finali (industria alimentare, dettaglianti, venditori di alimenti quali catering, ristoranti, ecc.).
  • importatori che immettono sul mercato UE sostanze, intermedi o prodotti finiti provenienti da paesi extra UE.

 

CHI È TENUTO ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOCA?

La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è definita dal Regolamento 1935/2004/CE come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”.

Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto.

 

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE MOCA?

La Dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia, contiene:

  • esplicito riferimento alla normativa vigente, vedi Reg.1935/2004/CE oltre ad eventuali specifiche norme in riferimento al materiale oggetto di dichiarazione (es plastica, vetro ecc.)
  • identità del produttore (Ragione sociale e dati di contatto)
  • identità dell’importatore (il destinatario del materiale)
  • tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d’uso
  • codice identificativo o numero della dichiarazione che consente la rintracciabilità univoca tra la dichiarazione ed i singoli lotti del medesimo materiale
  • traduzione del documento nella lingua del cliente utilizzatore (importatore o operatore a valle)
  • informazioni circa l’uso ed eventuali restrizioni (temperature, tempi di contatto ecc.), sostanze di composizione e limitazioni o restrizioni agli additivi “a doppi uso”
  • tipo di alimenti per i quali il materiale o l’oggetto è destinato a venire a contatto
  • qualora trattasi di materiali e/o oggetti di plastica riciclata, esplicito riferimento all’utilizzo di plastica riciclata proveniente esclusivamente da un processo di riciclo autorizzato e l’indicazione del numero di registro CE del processo medesimo
  • sostanze sottoposte a restrizioni dalla normativa specifica (LMS) aggiunte intenzionalmente o meno sempre per i materiali in plastica
  • data di compilazione
  • firma dell’operatore economico o del soggetto delegato.

Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi. È solitamente prevista una revisione annuale.

 

ED ORA IL TASTO DOLENTE: QUALI SONO LE SANZIONI?

Il DLgs. 29/2017 (GU 10.02 2017) stabilisce in Italia un regime sanzionatorio per le violazioni della normativa europea sui materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.

Tra le principali violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria si segnalano:

  • produzione e commercializzazione di prodotti che costituiscono un pericolo per la salute umana
  • violazione dei limiti di migrazione previsti, deterioramento delle caratteristiche organolettiche, mancato rispetto delle buone pratiche di fabbricazione
  • violazione degli obblighi di comunicazione, di rintracciabilità o in materia di etichettatura.

Multe fino € 80mila possono essere comminate a chi produce, trasforma e/o distribuisce tali prodotti per violazione delle norme previste nel Regolamento (CE) n. 1935/2004 e nel Regolamento (CE) n. 2023/2006 e dalla legislazione specifica di dettaglio per i diversi materiali.

Questo decreto prevede anche l’obbligo di notifica all’Autorità sanitaria competente (ATS) di tutti gli stabilimenti che svolgono attività di importazione, produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.

 

In conclusione, il consumatore deve porre particolare attenzione a:

  • il marchio che contraddistingue i prodotti idonei al contatto con gli alimenti (attenzione alle contraffazioni!)
  • attenersi alle indicazioni del produttore
  • prestare sempre attenzione alle condizioni di utilizzo
  • avere cautela con gli oggetti danneggiati: potrebbero non essere più idonei al contatto cibo/bevande
  • scegliere sempre un prodotto di qualità come garanzia di sicurezza per la tua salute, anche fuori casa.